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Roma, 24 gennaio 2017
Circolare n. 26/2017
Oggetto: Tributi – Nuovo regime del “Gruppo
IVA” – Art. 1 commi 24-31 Legge 11.12.2016 su S.O.
alla G.U. n.297 del 21.12.2016.
Dal
2018 anche in Italia sarà possibile costituire un gruppo Iva come previsto da tempo dalla disciplina comunitaria.
Il
nuovo regime – normato dagli articoli da 70 bis a 70 duodecies
del DPR n.633/72 introdotti con la Legge di Bilancio
2017 in oggetto – consentirà ai gruppi societari di costituire ai fini Iva un
soggetto d’imposta a sé stante.
Rispetto
all’attuale regime dell’Iva di gruppo
(art.73 del DPR n.633/72) che, come è noto, permette
di compensare i risultati delle liquidazioni delle società del gruppo, il gruppo Iva consentirà anche di non
applicare l’imposta agli scambi infragruppo in quanto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi tra partecipanti al gruppo non avranno rilevanza ai fini
Iva.
Per
comprendere l’esatta portata del nuovo regime occorre attendere le disposizioni
di attuazione che saranno stabilite con un prossimo decreto del Ministro
dell’Economia e Finanze.
Soggetti che possono costituire il gruppo
IVA |
Soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa,
arti o professione che si trovino in periodo di normale esercizio dell’attività. |
Requisiti necessari |
Tra i
vari soggetti devono sussistere congiuntamente vincoli di tipo finanziario,
economico ed amministrativo. · Vincolo finanziario:
fra i soggetti esiste direttamente o indirettamente un rapporto di controllo,
ovvero i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente, da un
medesimo soggetto · Vincolo economico:
tra i soggetti devono sussistere 2 delle seguenti forme di cooperazione
economica: svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
svolgimento di attività complementari o interdipendenti; svolgimento di
attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più dei
soggetti stessi. · Vincolo
organizzativo: tra i soggetti sussiste un coordinamento in via di diritto o
di fatto tra gli organi decisionali. Se è sussistente il vincolo finanziario,
si presumono sussistenti quello economico e quello organizzativo. |
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Modalità di costituzione |
Il
gruppo IVA si costituisce a seguito di specifica opzione che deve essere
esercitata da tutti i partecipanti. A tal fine va presentata una dichiarazione
in via telematica da parte del rappresentante del gruppo. Se la dichiarazione
è presentata entro il 30 settembre dell’anno, il Gruppo è costituito
nell’anno successivo; se la dichiarazione è presentata dopo il 30 settembre,
ed entro la fine dell’anno, il Gruppo è costituito nel secondo anno
successivo. L’opzione è vincolante per 3 anni; trascorso il primo triennio si
rinnova automaticamente anno per anno salvo revoca espressa. |
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Cessazione |
Il
Gruppo IVA cessa quando non sussiste più la pluralità dei soggetti. Ciascun
soggetto cessa di partecipare se viene meno il vincolo finanziario (in tal
caso per dimostrare la sussistenza degli altri due vincoli deve presentare
istanza di interpello all’amministrazione finanziaria), ovvero se non è più
in un normale periodo di attività (es. è posto in liquidazione ordinaria). |
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Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U.
n.297 del 21.12.2016
LEGGE 11 dicembre 2016, n.
232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019.
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.1
*****OMISSIS*****
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo:
«TITOLO V-bis
GRUPPO IVA
Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo
IVA). - 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali
ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico
soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro
giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura
civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche
se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui
all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Art. 70-ter (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo
organizzativo). - 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e
almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un
rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o
indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel
territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha
stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di
informazioni.
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base
dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione
economica:
a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o
sostanzialmente, uno o piu' di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti
soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle
disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice
civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi,
ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi
intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono
sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo
di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello
organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di
interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per
i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1
ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli
interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare
la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle
entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.
Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1. Il gruppo IVA e'
costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano
congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di
cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da
parte di uno o piu' dei soggetti di cui al periodo precedente:
a) e' recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio
fiscale conseguito;
b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a
quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a
meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare
al gruppo medesimo.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante la
presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del
gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma
5, nella quale sono indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di
seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti
partecipanti al gruppo medesimo;
c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti
al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter;
d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA;
e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da
parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini
della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi
d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione; l'elezione di
domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative
all'ultimo anno di validita' dell'opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta
la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º
gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2
e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al
comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione e'
vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha
effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e'
esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo
quanto disposto dal comma 1, lettera b).
5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al comma 1 i
vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2
e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi
dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se
il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si
instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto
dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al
gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali
vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al
comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo
a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si
applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.
Art. 70-quinquies (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei
confronti di esso). - 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei
confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli
effetti degli articoli 2 e 3.
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un
soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.
3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del
gruppo IVA.
4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a
carico e a favore del gruppo IVA.
Art. 70-sexies (Eccedenze creditorie antecedenti alla
partecipazione al gruppo IVA). - 1. L'eccedenza di imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente
al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al
gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza
delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero
compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica
per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con
riferimento a tale precedente anno.
Art. 70-septies (Adempimenti). - 1. Il rappresentante di gruppo
adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo
70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.
2. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il
controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto
soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo
il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi
piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo
medesimo.
3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA
senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri
partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro
soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma
2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La
sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del
precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo
rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo
70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.
Art. 70-octies (Responsabilita'). - 1. Il rappresentante di gruppo
e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi
all'esercizio dell'opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili
in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano
dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle
attivita' di liquidazione e controllo.
Art. 70-novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). - 1.
La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e'
comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri
soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti
partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e'
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1
e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a
decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui
all'articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle
opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo
stesso in precedenza, anche se non e' decorso il periodo minimo di
permanenza nel particolare regime prescelto.
Art. 70-decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). -
1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un
soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo
70-bis, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di
partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale
soggetto;
b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, il
venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di
tale soggetto;
c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai
sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale;
e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in
cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d)
o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le
importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al
comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' riconosciuto il
venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si
verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del
comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento
che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza
dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al
concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della
liquidazione ordinaria.
4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti
partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla
dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e' computata in
detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita' di
rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria
dichiarazione annuale.
5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e' comunicata dal
rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si
sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo
70-duodecies, comma 5.
Art. 70-undecies (Attivita' di controllo). - 1. Per le annualita'
di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli
articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle
strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di
amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di:
a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di
disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta
avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia
delle attivita' di controllo.
Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1. Le
modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e
registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni
e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati
ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle
operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni
riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative,
alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto
e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi
partecipi a un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui
al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per
la trasmissione telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
titolo».
25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le
quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a
un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6
e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse
contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore
aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta
non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui
al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei
numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni
di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo
10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra
soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si
applicherebbero le suddette disposizioni»;
b) all'articolo 40:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di
servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si
applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul
valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le
quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10
del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche'
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si
applicherebbero le suddette disposizioni»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA».
27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalita', che i versamenti
periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in
base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante
e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle
eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale controllante
comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la
predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a
decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali
trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli
altri obblighi e le responsabilita' delle societa' controllate. Si
considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono
possedute per oltre la meta' dall'altra, almeno dal 1º luglio
dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni
introdotte dal comma 27, lettera b).
29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, puo' attribuire alle medesime strutture, gia'
esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti
dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1º
gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29
si applicano dal 1º gennaio 2018.
31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero
dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato
consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo
11 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO