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Roma, 24 gennaio 2017

 

Circolare n. 26/2017

 

Oggetto: Tributi – Nuovo regime del “Gruppo IVA” – Art. 1 commi 24-31 Legge 11.12.2016 su S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016.

 

Dal 2018 anche in Italia sarà possibile costituire un gruppo Iva come previsto da tempo dalla disciplina comunitaria.

 

Il nuovo regime – normato dagli articoli da 70 bis a 70 duodecies del DPR n.633/72 introdotti con la Legge di Bilancio 2017 in oggetto – consentirà ai gruppi societari di costituire ai fini Iva un soggetto d’imposta a sé stante.

 

Rispetto all’attuale regime dell’Iva di gruppo (art.73 del DPR n.633/72) che, come è noto, permette di compensare i risultati delle liquidazioni delle società del gruppo, il gruppo Iva consentirà anche di non applicare l’imposta agli scambi infragruppo in quanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra partecipanti al gruppo non avranno rilevanza ai fini Iva.

 

Per comprendere l’esatta portata del nuovo regime occorre attendere le disposizioni di attuazione che saranno stabilite con un prossimo decreto del Ministro dell’Economia e Finanze.

 

 

Soggetti che possono costituire il gruppo IVA

 

 

Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arti o professione che si trovino in periodo di normale esercizio dell’attività.

 

Requisiti necessari

 

Tra i vari soggetti devono sussistere congiuntamente vincoli di tipo finanziario, economico ed amministrativo.

·    Vincolo finanziario: fra i soggetti esiste direttamente o indirettamente un rapporto di controllo, ovvero i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto

·    Vincolo economico: tra i soggetti devono sussistere 2 delle seguenti forme di cooperazione economica: svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; svolgimento di attività complementari o interdipendenti; svolgimento di attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più dei soggetti stessi.

·    Vincolo organizzativo: tra i soggetti sussiste un coordinamento in via di diritto o di fatto tra gli organi decisionali. Se è sussistente il vincolo finanziario, si presumono sussistenti quello economico e quello organizzativo.

 

 

 

 

Modalità di costituzione

 

Il gruppo IVA si costituisce a seguito di specifica opzione che deve essere esercitata da tutti i partecipanti. A tal fine va presentata una dichiarazione in via telematica da parte del rappresentante del gruppo. Se la dichiarazione è presentata entro il 30 settembre dell’anno, il Gruppo è costituito nell’anno successivo; se la dichiarazione è presentata dopo il 30 settembre, ed entro la fine dell’anno, il Gruppo è costituito nel secondo anno successivo. L’opzione è vincolante per 3 anni; trascorso il primo triennio si rinnova automaticamente anno per anno salvo revoca espressa.

 

 

 

Cessazione

 

Il Gruppo IVA cessa quando non sussiste più la pluralità dei soggetti. Ciascun soggetto cessa di partecipare se viene meno il vincolo finanziario (in tal caso per dimostrare la sussistenza degli altri due vincoli deve presentare istanza di interpello all’amministrazione finanziaria), ovvero se non è più in un normale periodo di attività (es. è posto in liquidazione ordinaria).

 

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

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S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art.1

                         *****OMISSIS*****

 

  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo: 
 
                            «TITOLO V-bis 
                             GRUPPO IVA 
 
  Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un  gruppo
IVA). - 1. I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato
esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,  per  i  quali
ricorrano  congiuntamente  i   vincoli   finanziario,   economico   e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire  un  unico
soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". 
  2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: 
    a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; 
    b)  i  soggetti  la  cui  azienda  sia  sottoposta  a   sequestro
giudiziario ai  sensi  dell'articolo  670  del  codice  di  procedura
civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche
se oggetto di sequestro e' una sola di esse; 
    c) i soggetti sottoposti  a  una  procedura  concorsuale  di  cui
all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo; 
    d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 
  Art. 70-ter  (Vincolo  finanziario,  vincolo  economico  e  vincolo
organizzativo). - 1. Si considera sussistente un vincolo  finanziario
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando,  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e
almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: 
    a) tra detti soggetti esiste, direttamente o  indirettamente,  un
rapporto di controllo; 
    b)   detti   soggetti   sono    controllati,    direttamente    o
indirettamente,  dal  medesimo  soggetto,   purche'   residente   nel
territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale  l'Italia  ha
stipulato  un  accordo  che  assicura   un   effettivo   scambio   di
informazioni. 
  2. Si considera  sussistente  un  vincolo  economico  tra  soggetti
passivi   stabiliti   nel   territorio   dello   Stato   sulla   base
dell'esistenza di almeno una delle  seguenti  forme  di  cooperazione
economica: 
    a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere; 
    b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti; 
    c) svolgimento  di  attivita'  che  avvantaggiano,  pienamente  o
sostanzialmente, uno o piu' di essi. 
  3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo  tra  soggetti
passivi  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  quando  tra  detti
soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai  sensi  delle
disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo  IX,  del  codice
civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali  degli  stessi,
ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 
  4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se  tra  i  soggetti  passivi
intercorre il vincolo finanziario di cui al  comma  1,  si  presumono
sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e  organizzativo
di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello
organizzativo, e' presentata all'Agenzia  delle  entrate  istanza  di
interpello ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),  della
legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per
i soggetti per i quali il vincolo  finanziario  di  cui  al  comma  1
ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite  nell'ambito  degli
interventi finalizzati al  recupero  di  crediti  o  derivanti  dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per  dimostrare
la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia  delle
entrate istanza di interpello ai sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), della citata legge n. 212 del 2000. 
  Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1. Il gruppo IVA e'
costituito a seguito di un'opzione esercitata  da  tutti  i  soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per  i  quali  ricorrano
congiuntamente i vincoli finanziario, economico  e  organizzativo  di
cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da
parte di uno o piu' dei soggetti di cui al periodo precedente: 
    a) e' recuperato a carico del gruppo  IVA  l'effettivo  vantaggio
fiscale conseguito; 
    b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto  a
quello in cui viene accertato il mancato  esercizio  dell'opzione,  a
meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare
al gruppo medesimo. 
  2.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  mediante   la
presentazione, in via telematica, da  parte  del  rappresentante  del
gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo  70-duodecies,  comma
5, nella quale sono indicati: 
    a) la denominazione del gruppo IVA; 
    b) i dati identificativi del rappresentante del  gruppo  IVA,  di
seguito  denominato  "rappresentante  di  gruppo",  e  dei   soggetti
partecipanti al gruppo medesimo; 
    c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti  partecipanti
al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter; 
    d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA; 
    e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo  da
parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo  medesimo,  ai  fini
della notifica degli atti e dei  provvedimenti  relativi  ai  periodi
d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione;  l'elezione   di
domicilio e' irrevocabile fino al termine del  periodo  di  decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni  relative
all'ultimo anno di validita' dell'opzione; 
    f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo,  che  presenta
la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma. 
  3. Se la dichiarazione di cui al  comma  2  e'  presentata  dal  
gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma  1  ha  effetto  a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2
e' presentata dal 1º ottobre al 31  dicembre,  l'opzione  di  cui  al
comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 
  4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo  70-ter,  l'opzione  e'
vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la  stessa  ha
effetto.  Trascorso  il  primo   triennio,   l'opzione   si   rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo, fino  a  quando  non  e'
esercitata la revoca  di  cui  all'articolo  70-novies.  Resta  fermo
quanto disposto dal comma 1, lettera b). 
  5. Se negli anni di validita' dell'opzione di  cui  al  comma  1  i
vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2
e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati  esclusi
dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero  se
il vincolo finanziario  di  cui  all'articolo  70-ter,  comma  1,  si
instaura nei riguardi di soggetti passivi  stabiliti  nel  territorio
dello  Stato  relativamente  ai   quali   non   sussisteva   all'atto
dell'esercizio  dell'opzione,  i  predetti  soggetti  partecipano  al
gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo  a  quello  in  cui  tali
vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di  cui  al
comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo
a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso  di  mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA,  si
applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1. 
  Art. 70-quinquies (Operazioni  effettuate  dal  gruppo  IVA  e  nei
confronti di esso). - 1. Le cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di
servizi effettuate da un soggetto partecipante a un  gruppo  IVA  nei
confronti di un altro soggetto partecipante allo  stesso  gruppo  IVA
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di  servizi  agli
effetti degli articoli 2 e 3. 
  2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un
soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti  di  un  soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. 
  3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  effettuate  nei
confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un  soggetto
che non ne fa parte  si  considerano  effettuate  nei  confronti  del
gruppo IVA. 
  4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto  sono,  rispettivamente,  a
carico e a favore del gruppo IVA. 
  Art.   70-sexies    (Eccedenze    creditorie    antecedenti    alla
partecipazione al gruppo IVA). - 1. L'eccedenza di imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale relativa  all'anno  precedente
al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si  trasferisce  al
gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza
delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto,  ovvero
compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si  applica
per  la  parte  dell'eccedenza  detraibile  di  ammontare   pari   ai
versamenti  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   effettuati   con
riferimento a tale precedente anno. 
  Art. 70-septies (Adempimenti). - 1.  Il  rappresentante  di  gruppo
adempie gli obblighi  ed  esercita  i  diritti  di  cui  all'articolo
70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari. 
  2. Il rappresentante di gruppo  e'  il  soggetto  che  esercita  il
controllo di  cui  all'articolo  70-ter,  comma  1.  Se  il  predetto
soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante  di  gruppo
il soggetto partecipante con volume d'affari o  ammontare  di  ricavi
piu' elevato nel periodo  precedente  alla  costituzione  del  gruppo
medesimo. 
  3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA
senza che  vengano  meno  gli  effetti  dell'opzione  per  gli  altri
partecipanti,  subentra  quale  rappresentante  di  gruppo  un  altro
soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi  del  comma
2,  con   riferimento   all'ultima   dichiarazione   presentata.   La
sostituzione ha effetto dal giorno  successivo  alla  cessazione  del
precedente rappresentante  di  gruppo  ed  e'  comunicata  dal  nuovo
rappresentante di gruppo con la  dichiarazione  di  cui  all'articolo
70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni. 
  Art. 70-octies (Responsabilita'). - 1. Il rappresentante di  gruppo
e'   responsabile   per   l'adempimento   degli   obblighi   connessi
all'esercizio dell'opzione. 
  2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono  responsabili
in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che  risultano
dovute a titolo di imposta, interessi  e  sanzioni  a  seguito  delle
attivita' di liquidazione e controllo. 
  Art. 70-novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). - 1.
La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e'
comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione  di  cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta  anche  dagli  altri
soggetti partecipanti al gruppo IVA. 
  2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di  tutti  i  soggetti
partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1  e'
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la  revoca  ha  effetto  a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1
e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha  effetto  a
decorrere dal secondo anno successivo. 
  3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non  si
applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 
  4.  L'esercizio  da  parte  di  un  soggetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo 70-quater comporta il venir  meno  degli  effetti  delle
opzioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  esercitate  dallo
stesso in precedenza, anche se non e' decorso il  periodo  minimo  di
permanenza nel particolare regime prescelto. 
  Art. 70-decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo  IVA).  -
1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte  di  un
soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo
70-bis, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto. 
  2.  Ciascun  soggetto  partecipante  a  un  gruppo  IVA  cessa   di
partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: 
    a) viene  meno  il  vincolo  finanziario  nei  riguardi  di  tale
soggetto; 
    b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter,  comma  5,  il
venir meno del vincolo economico od  organizzativo  nei  riguardi  di
tale soggetto; 
    c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai
sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; 
    d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale; 
    e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria. 
  3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data  in
cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d)
o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le
importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui  al
comma 2,  lettera  b),  la  partecipazione  al  gruppo  IVA  cessa  a
decorrere dall'anno successivo a quello in  cui  e'  riconosciuto  il
venir meno del vincolo. Per l'individuazione della  data  in  cui  si
verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e)  del
comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia  del  provvedimento
che dispone  il  sequestro  giudiziario,  alla  data  della  sentenza
dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di  ammissione  al
concordato preventivo, alla data  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi o alla data di  assunzione  della  delibera  assembleare  della
liquidazione ordinaria. 
  4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti
partecipanti. In tal caso, l'eccedenza  detraibile  risultante  dalla
dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e'  computata  in
detrazione  dal  soggetto  partecipante  che  agiva  in  qualita'  di
rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o  nella  propria
dichiarazione annuale. 
  5. La  cessazione  di  cui  ai  commi  2  e  4  e'  comunicata  dal
rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla  data  in  cui  si
sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui  all'articolo
70-duodecies, comma 5. 
  Art. 70-undecies (Attivita' di controllo). - 1. Per  le  annualita'
di validita' dell'opzione,  l'esercizio  dei  poteri  previsti  dagli
articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle
strutture,  gia'  esistenti,  individuate  con  il   regolamento   di
amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui  all'articolo  71,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di: 
    a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis; 
    b) controllo sostanziale; 
    c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati  in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241; 
    d)  gestione  del  contenzioso  relativo  a  tutti  gli  atti  di
competenza delle strutture stesse; 
    e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 
  3.  Ai  fini  delle  attivita'  di   controllo,   nell'ipotesi   di
disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta
avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia
delle attivita' di controllo. 
  Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1.  Le
modalita'  e  i  termini  speciali  di   emissione,   numerazione   e
registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle  liquidazioni
e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati
ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano  alle
operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 
  2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle  operazioni
riferibili  a  queste  ultime  si  applicano  le   disposizioni   del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 
  3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu'  societa'  assicurative,
alle  operazioni  riferibili  a  queste  ultime   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze  30  maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo,  quarto
e quinto periodo,  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di  fondi
partecipi a un gruppo IVA. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di  cui
al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche  per
la trasmissione telematica delle stesse. 
  6. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le disposizioni necessarie per  l'attuazione  del  presente
titolo». 
  25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e
registri  esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,   dopo
l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. Fatture, note, conti,  ricevute,  quietanze  e  simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di  servizi  tra  soggetti  partecipanti  a  un
gruppo IVA. La disposizione si  applica  per  le  operazioni  per  le
quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante  a
un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6
e  15  della  presente  tabella  e  all'articolo  66,  comma  5,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427». 
  26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Le  scritture  private  non  autenticate   sono   soggette   a
registrazione  in  caso  d'uso  se  tutte  le  disposizioni  in  esse
contemplate sono  relative  a  operazioni  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali  l'imposta
non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di  cui
al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione  del  periodo  precedente
non si applica alle operazioni  esenti  e  imponibili  ai  sensi  dei
numeri  8),  8-bis),  8-ter)  e   27-quinquies)   del   primo   comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle  locazioni
di immobili esenti ai sensi del secondo comma del  medesimo  articolo
10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi  tra
soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni»; 
    b) all'articolo 40: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per gli atti relativi a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di
servizi  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  si
applica in misura fissa.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto anche le  cessioni  e  le  prestazioni  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e  le  prestazioni  per  le
quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972.  La  disposizione  del
periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo  comma  dell'articolo  10
del citato decreto n. 633 del  1972  e  alle  locazioni  di  immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo  10,  nonche'
alle cessioni di beni e alle  prestazioni  di  servizi  tra  soggetti
partecipanti a  un  gruppo  IVA  per  le  quali,  se  effettuate  nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Sono soggette  all'imposta  proporzionale  di  registro  le
locazioni di immobili  strumentali  di  cui  all'articolo  10,  primo
comma, numero 8), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  ancorche'  siano  imponibili  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto  ovvero  intervengano  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA». 
  27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti,  stabilendo  le  relative  modalita',   che   i   versamenti
periodici, compreso quello di cui  all'articolo  6,  comma  2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in
base  alla  dichiarazione  annuale  siano  eseguiti  per  l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante
e dagli enti o  societa'  commerciali  controllati,  al  netto  delle
eccedenze detraibili;  l'ente  o  societa'  commerciale  controllante
comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio  dell'opzione  per  la
predetta  procedura  di  versamento  con  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  presentata  nell'anno  solare  a
decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.  Agli  effetti  dei
versamenti di cui al precedente periodo  non  si  tiene  conto  delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti  e  societa'  diversi  da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o  societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al  presente  comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle  societa'  per  i  quali
trova applicazione la disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano  fermi  gli
altri obblighi e le responsabilita' delle  societa'  controllate.  Si
considera  controllata  la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
possedute per  oltre  la  meta'  dall'altra,  almeno  dal    luglio
dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione». 
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua  le  vigenti  disposizioni  ministeriali  alle   modificazioni
introdotte dal comma 27, lettera b). 
  29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  delle  entrate,
di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto  legislativo  30  luglio
1999,  n.  300,  puo'  attribuire  alle  medesime   strutture,   gia'
esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo  70-undecies  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotto
dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  i
poteri  previsti  dagli  articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei  confronti
dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA. 
  30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28  si  applicano  dal  
gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26  e  29
si applicano dal 1º gennaio 2018. 
  31.  Per  le  disposizioni  di  cui  al  comma  24   il   Ministero
dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato
consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai  sensi  dell'articolo

11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

 

                        *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO